Statuto

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ

 

Art. 1

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Giovanni Paolo II (in seguito nominato ISSR) promosso dalle Diocesi della Metropolia di Taranto, è un’istituzione accademica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica ed è collegato accademicamente alla Facoltà Teologica Pugliese (in seguito nominata FTP). L’ISSR è sostenuto dal punto di vista del personale docente e non docente ed economico da tutte le Diocesi della Metropolia di Taranto, nella misura esplicitamente concordata con una specifica convenzione.

 

Art. 2

L’ISSR ha sede in Taranto, in Via Duomo 107 (Palazzo Visconti).

 

Art. 3

L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale e ha come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, dell’inculturazione della fede, dell’insegnamento della religione cattolica, dell’animazione cristiana della società.

 

Art. 4

L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la formazione di livello accademico-scientifico nella fedeltà alla Tradizione e al Magistero della Chiesa, attraverso corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all’approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-teologiche, delle scienze umane, in dialogo con la cultura contemporanea.

 

Art. 5

L’ISSR è normato dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI del 30 settembre 2009, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto e dal Regolamento.

 

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

 

Art. 6

  • 1. Le Autorità accademiche dell’ISSR in comune con la FTP sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà.
  • 2. Le Autorità proprie dell’ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio d’Istituto.

 

Art. 7 – Il Gran Cancelliere

I compiti del Gran Cancelliere sono:

  1. promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
  2. richiedere al Dicastero per la Cultura e l’Educazione l’erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l’approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
  3. informare il Dicastero per la Cultura e l’Educazione circa le questioni più importanti ed inviare al medesimo, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR;
  4. nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, con il nulla osta dell’Ordinario e del Moderatore.

 

Art. 8 – Il Preside

Al Preside della FTP spetta:

  1. presentare al Consiglio di Facoltà le questioni riguardanti l’ISSR;
  2. partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio d’Istituto;
  3. regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
  4. presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di Licenza in Scienze Religiose;
  5. presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno le informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l’attività dell’ISSR, preparata dal Direttore per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero per la Cultura e l’Educazione;
  6. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR.

 

Art. 9 – Il Consiglio di Facoltà

Al Consiglio di Facoltà spetta:

  1. esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento dell’ISSR;
  2. esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti dell’ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
  3. verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
    1. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata del Direttore;
    2. dare il parere favorevole sulla terna per la nomina del Direttore dell’ISSR;
    3. proporre al Gran Cancelliere la sospensione e la chiusura dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere al Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

 

Art. 10 – Il Moderatore

Il Moderatore dell’ISSR è un Vescovo della Metropolia, scelto a norma della convenzione.

A lui compete:

  1. procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
  2. nominare i Docenti – acquisito il parere favorevole della FTP – concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, previo nulla osta del rispettivo ordinario, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
  3. revocare la missio canonica o la venia docendi, atteso l’art. 18;
  4. dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
  5. sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
  6. significare alla FTP le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima FTP a prendere adeguate misure;
  7. nominare l’Economo e il Segretario dell’ISSR, sentito il parere del Direttore;
  8. approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
  9. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della FTP con il Direttore dell’ISSR.

 

Art. 11 – Il Direttore

  • 1. Il Direttore dell’ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e con il nulla osta dell’Ordinario e del Moderatore.
  • 2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. Al Direttore compete:
  1. rappresentare istituzionalmente l’ISSR;
  2. dirigere e coordinare l’attività dell’ISSR;
  3. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti;
  4. presenziare alle assemblee degli Studenti di persona o per delega;
  5. presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell’Economo e del Segretario;
  6. fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
  7. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della FTP e con il Moderatore;
  8. esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d’Istituto, la soluzione al giudizio della FTP.

 

Art. 12 – Il Consiglio d’Istituto

  • 1. Il Consiglio d’Istituto è composto dal Direttore, dai Docenti stabili e da due rappresentanti dei Docenti incaricati eletti annualmente dai loro colleghi, dal Preside o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due Studenti ordinari eletti dall’assemblea degli Studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario.
  • 2. Il Consiglio d’Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto.
  • 3. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.
  • 4. Spetta al Consiglio d’Istituto:
  1. elaborare proposte ed eventuali modifiche relative al piano di studi e al Regolamento dell’ISSR da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
  2. designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
  3. proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
  4. approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal Direttore.

 

TITOLO III

DOCENTI

Art. 13

  • 1. I Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per competenza scientifico-pedagogica, onestà e dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell’ISSR. L’insegnamento deve essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità.
  • 2. Coloro che insegnano nell’ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi, a norma dell’art. 10, lettera b.

 

Art. 14

  • 1. I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e all’assistenza degli Studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.
  • 2. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:
  1. si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
  2. per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
  3. si sia dimostrato idoneo alla ricerca con la pubblicazione di studi scientifici;
  4. dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche.

Tutta la procedura sia in linea con quanto previsto dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI recepita nel Regolamento al n° 6 §3.

  • 3. I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
  • 4. I Docenti stabili devono essere almeno cinque, possibilmente uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

 

Art. 15

  • 1. I Docenti non stabili si dividono in Docenti incaricati e invitati. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica (per le materie ecclesiastiche) o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.
  • 2. I Docenti incaricati e invitati sono nominati dal Direttore dell’ISSR sentito il parere del Consiglio d’Istituto, dopo aver ricevuto il consenso del Moderatore e la relativa missio canonica, a norma dell’art. 9 b).
  • 3. Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

 

Art. 16

  • 1. I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell’ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.
  • 2. Il Collegio dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno una volta l’anno.

 

Art. 17

  • 1. L’incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti.
  • 2. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono continuare la collaborazione accademica fino all’età di settantacinque anni.

 

Art. 18

La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente non abbia più i requisiti previsti all’art. 14, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 24 delle Norme applicative della Costituzione Veritaits gaudium.

 

Art. 19

  • 1. Il docente dell’ISSR si astiene da qualsiasi forma di plagio scientifico e letterario.
  • 2. Il plagio, ossia l’intenzionale attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un’opera altrui, di termini, espressioni, idee, ricerche o scoperte altrui, in qualunque sua parte, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, è una mancanza contro la giustizia e la verità.
  • 3. Commettendo un plagio, un docente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti dei propri colleghi o di terzi, perché viene meno all’onestà intellettuale, alla competenza autonoma di ricerca ed espressione e all’originalità del pensiero, al servizio della verità e incorre inoltre in sanzioni specifiche, secondo quanto previsto dal §4.
  • 4. Accertato il plagio, il Direttore è tenuto, tramite apposita Commissione disciplinare composta dal Direttore e da due Docenti eletti dal CdI per un triennio, ad accertare i fatti e prendere opportuni provvedimenti.
  • 5. Un docente può essere sospeso dall’insegnamento dal Moderatore nel caso in cui venga accertato che abbia commesso plagio in una o più delle sue pubblicazioni.
  • 6. Dell’avvenuto plagio e della conseguente sanzione verrà data comunicazione per iscritto al Docente e al suo Ordinario.

 

TITOLO IV

STUDENTI

 

Art. 20

L’ISSR è aperto a laici e religiosi che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di Studenti ordinari, che non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

 

Art. 21

  • 1. Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSR circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’ISSR nei modi determinati dallo Statuto.
  • 2. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla FTP, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell’ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.
  • 3. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l’accesso all’Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al Ciclo di Licenza in Scienze Religiose è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.

 

Art. 22

  • 1. Gli Studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.
  • 2. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell’esame, l’attestazione del voto conseguito.
  • 3. Il curriculum di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo Studente sia nelle condizioni previste dall’articolo 22.

 

Art. 23

  • 1. Gli Studenti uditori sono coloro che, non volendo o non potendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
  • 2. Gli Studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze Religiose.

 

Art. 24

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico successivo, sono fuori corso.

   

Art.  25

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline. La rilevazione delle presenze viene realizzata con modalità stabilite nel Regolamento.

 

Art. 26

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

 

Art. 27

  • 1. Uno Studente può essere sospeso dal percorso accademico dal Direttore nel caso in cui verrà accertato che abbia commesso plagio nella redazione della Tesi triennale o Specialistica.
  • 2. Il plagio è gravemente lesivo della proprietà intellettuale di un’opera altrui, se commesso nella presentazione di un elaborato finalizzato all’ottenimento del grado accademico. Esso riguarda soprattutto le produzioni definitivamente consegnate dallo Studente come prova accademica, in particolare gli elaborati per il conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose e Licenza in Scienze Religiose.
  • 3. Commettendo un plagio, uno Studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti dei Docenti e dei propri colleghi di studio, ma soprattutto viene meno allo scopo della formazione accademica, che punta all’onestà intellettuale, alla competenza autonoma di ricerca ed espressione e all’originalità del pensiero, al servizio della verità; incorre inoltre nelle sanzioni specifiche stabilite dalla Commissione disciplinare a norma dell’art. 20 del Regolamento.

 

 

TITOLO V

GLI OFFICIALI

 

Art. 28

La vita dell’ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l’Economo, il Bibliotecario.

 

Art. 29 – Il Segretario

  • 1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell’ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.
  • 2. Al Segretario spetta:
  1. eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio d’Istituto;
  2. ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all’ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
  3. conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
  4. curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
  5. compilare l’annuario dell’ISSR, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
  6. aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
  7. gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
  8. coordinare il personale ausiliario addetto dell’ISSR;
  9. curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di “prima nota”;
  10. redigere i verbali delle sedute del Consiglio d’Istituto.
  • 3. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo.

 

Art. 30 – L’Economo

  • 1. L’Economo cura la gestione economica dell’ISSR. È nominato dal Moderatore, dopo aver consultato i Vescovi della Metropolia e il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.
  • 2. All’Economo spetta:
  1. curare l’ordinaria gestione economica dell’ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
  2. avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
  3. curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
  4. predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
  5. predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.
  • 3. L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

 

Art. 31 – Il Bibliotecario

  • 1. Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell’ISSR. È nominato dal Direttore, in accordo con il Moderatore e sentito il parere del Consiglio d’Istituto. Il suo mandato dura cinque tre anni ed è rinnovabile.
  • 2. Spetta al Bibliotecario:
  1. assicurare una presenza continuativa nei locali della biblioteca;
  2. custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l’Economo e il Direttore;
  3. presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della biblioteca stessa.
  • 3. Il Bibliotecario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo.

 

Art. 32 – Il personale ausiliario

Il personale ausiliario è composto da persone che, sono impiegate nella vita dell’ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l’assenso del Moderatore e dell’Economo.

 

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 33

L’ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 ECTS. Al termine dei cicli la FTP, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della normativa, conferisce:

– per il primo ciclo, il titolo accademico di “Baccalaureato in Scienze Religiose”;

– per il secondo ciclo, il titolo accademico di “Licenza in Scienze Religiose”.

 

Art. 34

In ottemperanza all’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica il programma degli studi prevede nell’ambito del percorso triennale:

  • Storia della Filosofia;
  • Filosofia sistematica;
  • Sacra Scrittura;
  • Teologia fondamentale;
  • Teologia dogmatica;
  • Teologia morale;
  • Teologia spirituale;
  • Teologia liturgica;
  • Patrologia e Storia della Chiesa;
  • Diritto canonico.

 

Nell’ambito del percorso biennale vengono proposte, oltre alle scienze religiose, anche le scienze umane e con indirizzo didattico e pastorale, quali:

  • Teologia pastorale e Catechetica;
  • Storia delle religioni e Teologia delle religioni;
  • Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni;
  • Psicologia e Sociologia dell’educazione;
  • Didattica generale e Didattica dell’IRC;
  • Teoria della Scuola e Legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline complementari e opzionali.

 

TITOLO VII

GRADI ACCADEMICI

Art. 35

I gradi accademici di Baccalaureato in Scienze Religiose e Licenza in Scienze Religiose sono conferiti dalla FTP.

 

Art. 36

I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono:

  1. aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
  2. attestare la conoscenza di una lingua straniera;
  3. aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre Docenti, presieduta dal Direttore.

 

Art. 37

I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze Religiose sono:

  1. aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
  2. attestare la conoscenza di due lingue straniere;
  3. aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti ad una commissione composta dal Preside, o suo delegato, al Direttore, al Relatore al Correlatore e ad un commissario.

 

 

TITOLO VIII

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

 

Art. 38

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali.

 

Art. 39

  • 1. L’amministrazione dell’ISSR è autonoma e non dipende dalla FTP. Inoltre, la gestione economica dell’ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici.

Il Consiglio degli affari economici è composto:

  • dal Presidente nominato dal Moderatore e scelto dai Vescovi della Metropolia per tre anni;
  • dal Direttore dell’ISSR;
  • dall’Economo dell’ISSR;
  • da due membri, scelti dai Vescovi della Metropolia e nominati dal Moderatore.
  • 2. È convocato dal Presidente, almeno due volte l’anno, per la valutazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare ai Vescovi della Metropolia, per l’approvazione definitiva. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica tre anni.
  • 3. Il Consiglio per gli affari economici redige il bilancio economico dell’ISSR da approvare in prima istanza.

 

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio d’Istituto e sottoposte all’esame del Consiglio di Facoltà per la debita approvazione del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

 

Art. 41

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

 

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Art. 42

Gli Studenti iscritti all’ISSR che andrà ad esaurimento, qualora non riuscissero a completare gli studi, possono farlo negli ISSR nuovi.